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ART. 1, COMMI 286-287 – INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

Il comma 286 stabilisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui ai commi 283-285 (quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l'accesso a questa speciale forma di pensionamento anticipato, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. La definizione delle modalità di attuazione di tale speciale forma di incentivo è demanda ad apposito decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni (art. 1, c. 287).

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